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Velletri: accolto il ricorso

e dirette di calciolaziale - Serie D, Eccellenza e Promozione - VII giornata - 19 ottobre 2014

Accolto dal Giudice Sportivo il reclamo presentato dalla Vjs Velletri Calcio in merito all’incontro disputato contro il  Tormarancio. La società rossonera, infatti, aveva fatto ricorso in merito ad un’errata sostituzione nelle fila avversarie per un errore riguardo i giovani di lega da schierare. Per la squadra di Marco Conti arrivano tre punti preziosi che la rilanciano in classifica dopo la vittoria di Rocca Priora: sono adesso 31 i punti del club veliterno. Ecco il testo del Giudice Sportivo.

Il Giudice Sportivo Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 168 del 18/2/2015. Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società VJS VELLETRI C. e con il quale si deduce che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento a causa delle sostituzioni effettuate nel corso della gara dalla Società TORMARANCIO M.C. che hanno determinato il mancato rispetto delle norme sull’impiego dei calciatori “giovani” nel Campionato di Promozione.

La reclamante osserva che la Società TORMARANCIO M.C. ha schierato, sin dall’inizio della gara, i seguenti calciatori in fascia di età previsti per il Campionato di I categoria – nº 3 ATTURO GABRIELE nato l’11/3/1995 – nº 18 SANTORO GABRIELE nato il 23/3/1995 – nº 20 PERTICARINI ALESSIO nato l’11/3/1994 La Società TORMARANCIO M.C. nel corso della gara, ha effettuato le seguenti sostituzioni:

1) al 1º del II tempo esce il nº 11 AURELIO MANUEL nato il 20/8/1989 entra il nº 15 FEDERICI DAVID nato il 14/9/1990.

2) al 45º del II tempo esce il nº 18 SANTORO GABRIELE nato il 23/2/1995 entra il nº 13 FRATTALE GUGLIELMO nato l’1/6/1988. In considerazione di quanto sopra, la Società TORMARANCIO M.C. ha trasgredito a quanto previsto dalle norme vigenti e per l’effetto chiede l’applicazione dell’art. 17 comma 5 del CGS.

Il reclamo è fondato.

Infatti esaminati gli atti ufficiali si evince che la Società TORMARANCIO M.C. ha schierato in campo all’inizio della gara i calciatori in fascia di età previsti per il Campionato di I categoria (almeno tre calciatori) nati dall’1/1/1991 come sopra riportato.

Nel corso della gara, la Società TORMARANCIO ha provveduto ad effettuare le seguenti sostituzioni cronologicamente confermate dall’arbitro con supplemento:

1) al 1º del II tempo esce il nº 11 AURELIO MANUEL nato il 20/8/1989 entra il nº15 FEDERICI David nato il 14.9.1990 2) al 45º del II tempo esce il nº 18 SANTORO GABRIELE nato il 23/02/1995 entra il nº 13 FRATTALE GUGLIELMO nato l’1/6/1988.

Per effetto delle suddette sostituzioni, la Società TORMARANCIO M.C. ha trasgredito a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale nº 1 del 4/7/2014.

In virtù dell’art. 17 comma 5 del CGS DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società VJS VELLETRI C.

2) di comminare alla Società TORMARANCIO M.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

La tassa reclamo va restituita.