- Serie D/G: Anzio-Sassari Latte Dolce 2-1
- SERIE D/E: Sporting Club Trestina – Ostiamare 1-1
- Serie D/G: Trastevere-Cynthialbalonga 3-2
- Juniores Nazionale gir. H: Roma City – Trastevere 0-0
- Serie D: il punto su Cassino e Sora dopo l’undicesima giornata
- Monza – Lazio 0-1: i biancocelesti sanno solo vincere
- Lazio che fatica ma la classifica è bellissima
- Serie D: il punto su Cassino e Sora
- Pronto riscatto Lazio: tre punti e alta classifica
- Cassino – Savoia 3-1: gli azzurri riconquistano la vetta
PLAY-OUT AL VELENO: 0-3 al FIUMICINO!
Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Fiumicino Calcio con la sconfitta “a tavolino” per 3-0 lasciando in Promozione il Guidonia e, di fatto, decretando la retrocessione della società portuale. Che, peraltro, ha passato, da settembre a oggi, un’annata a rincorrere, rimettere a posto, scalare posizioni in classifica; e che, adesso, con questa decisione, vede sfumare i tanti sacrifici prodotti in favore della prima squadra rossoblù.
Assieme alla sconfitta d’ufficio la società Fiumicino è stata sanzionata anche sul piano pecuniario oltre alla squalifica di un giocatore per parte per 3 giornate. Probabilmente la società tirrenica raccoglierà le idee e la necessaria documentazione per provare in sede di secondo grado a far valere le diverse ragioni espresse in questi giorni. Tutto tace, invece, sul fronte tiburtino.
M.C.
QUESTO IL COMUNICATO UFFICIALE CHE SANZIONA LA FORMAZIONE DEL FIUMICINO CON LA PERDITA PER 0-3 D’UFFICIO IN BASSE ALLE RISULTANZE DEL REFERTO DELL’ARBITRO.
PLAY OUT PROMOZIONE
GARE DEL 17/ 5/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
FIUMICINO CALCIO – GUIDONIA MONTECELIO
Il Giudice Sportivo
– esaminati i reclami proposti, dalle società FIUMICINO CALCIO e GUIDONIA MONTECELIO fatti pervenire
nei termini previsti dal C.U. N. 108/A del 12.01.2015 della FIGC riguardante l’abbreviazione dei termini
procedurali dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di Play-Off e Play-Out dei Campionati
regionali. Riuniti per connessione nel presente dispositivo.
Motivazioni reclamo società FIUMICINO
La società FIUMICINO CALCIO, asserisce che a seguito della realizzazione della rete del pareggio della
propria squadra, si scatenava in campo una ” caccia all’uomo” da parte dei calciatori avversari. Uno di
questi, (FREZZA) colpiva al volto il proprio calciatore (FIORINI).
La reclamante, afferma, che in tale frangente entrava sul terreno di gioco il fratello di un proprio tesserato
che veniva allontanato immediatamente. I calciatori del GUIDONIA MONTECELIO, esortati dal presidente
della società, si toglievano le maglie di gioco e facevano rientro negli spogliatoi. La società FIUMICINO
CALCIO, nel proprio esposto chiede la vittoria a tavolino o in subordine la ripetizione della gara, per due
motivi fondamentali:
1) l’arbitro non ha eseguito alcuna procedura come attestano le norme AIA.
2) i calciatori della società GUIDONIA MONTECELIO abbandonavano deliberatamente il terreno di gioco
senza autorizzazione dell’arbitro. La reclamante, inoltre, afferma, che il calciatore n. 7 DI BAGNO, rimaneva
a terra lamentando un colpo subito non visto dall’arbitro e simulando l’infortunio per un’aggressione subita.
Motivazioni reclamo società GUIDONIA
– al 34′ del secondo tempo un tifoso della società FIUMICINO CALCIO invadeva il terreno di gioco ed
aggrediva il calciatore DI BAGNO Giacomo colpendolo con un pugno in testa, e facendolo cadere a terra
(successivamente veniva trasportato all’ospedale Grassi di Ostia con ambulanza).
L’arbitro sospendeva la gara perché non sussistevano più le condizioni di sicurezza per portarla a termine
vista l’aggressività dei sostenitori del FIUMICINO CALCIO. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
– Esaminati gli atti ufficiali fonte primaria di prova (ex art 35 del CGS) relativi alla gara RILEVA – al 32′ del
secondo tempo, a seguito della realizzazione di una rete da parte della società FIUMICINO CALCIO, il
calciatore n. 8 della società GUIDONIA MONTECELIO, FREZZA Simone rincorreva un avversario e lo
colpiva con un pugno sul collo. A seguito di detto gesto, nasceva una zuffa in campo fra calciatori e dirigenti
di entrambe le squadre.
In tale circostanza, il Sig. DI GIULIO Francesco (FIUMICINO CALCIO) colpiva con un pugno ad una spalla
un avversario. I sostenitori della società FIUMICINO contestavano gli avversari in maniera veemente. Uno di
questi, dopo avere scavalcato la rete di recinzione, entrava sul terreno di gioco, raggiungeva il calciatore DI
BAGNO Giacomo (GUIDONIA MONTECELIO) e lo colpiva con un violentissimo pugno alla nuca facendolo
cadere a terra, dove rimaneva privo di conoscenza per alcuni minuti.
Accompagnato negli spogliatoi per le cure mediche veniva successivamente portato con un’ambulanza
all’ospedale. L’invasore, nella confusione venutasi a trovare, si dileguava. In tale frangente, si veniva a
creare una situazione di pericolo considerato l’aggressività dei sostenitori del FIUMICINO CALCIO, che
minacciavano di invadere il terreno di gioco ponendosi a cavalcioni sulla rete di recinzione, l’arbitro,
constatava che la situazione, ambientale era precaria, a causa dell’aggressività della tifoseria del
FIUMICINO CALCIO, quindi temendo per la propria ed altrui incolumità, decideva di sospendere
definitivamente la gara al 32′ del secondo tempo sul seguente punteggio FIUMICINO CALCIO – GUIDONIA
MONTECELIO 1 – 1.
All’interno degli spogliatoi erano presenti a fine gara numerosi estranei riconducibili alla società FIUMICINO
CALCIO che minacciavano i tesserati del GUIDONIA MONTECELIO. Per ripristinare l’ordine, si è reso
necessario l’intervento della Forza Pubblica in tenuta anti-sommossa. I sostenitori della società FIUMICINO
CALCIO, inoltre, nel corso della gara, facevano esplodere numerosi petardi e accendevano fumogeni che
costringevano l’arbitro a sospendere momentaneamente la stessa. I medesimi, inoltre, rivolgevano alla terna
arbitrale espressioni offensive.
Esaminato il rapporto del Commissario di campo, si legge che in una circostanza un calciatore del
GUIDONIA MONTECELIO veniva appellato “Negro di m.” da parte di sostenitori del FIUMICINO CALCIO.
Considerato quanto sopra e valutati attentamente i fatti, l’anticipata conclusione della gara deve essere
attribuita alla società FIUMICINO CALCIO
Pertanto in virtù all’art. 17 comma 4 lett. b del CGS
DELIBERA
a) di respingere il reclamo proposto dalla società FIUMICINO CALCIO
b) di infliggere alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3
addebitandone la tassa reclamo;
c) di irrogare alla società FIUMICINO CALCIO l’ammenda di euro 1000,00più diffida;
d) di accogliere il reclamo della società GUIDONIA MONTECELIO irrogando l’ammenda di euro 150,00,
nulla per la tassa reclamo;
e) di squalificare il calciatore DI GIULIO Francesco (FIUMICINO CALCIO) e FREZZA Simone (GUIDONIA
MONTECELIO) per tre gare effettive ciascuno. (RA Cdc).
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