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Eccellenza: i provvedimenti del giudice sportivo

cartellino
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CALCIO SAN CESAREO – APRILIA S.S.D.S.R.L.

Il Giudice Sportivo

  • Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe

RILEVA

  • La gara, programmata sul “CAMPO PERA ROBERTO “A” via del Campo Sportivo 2 in erba naturale alle ore 11.00in San Cesareo, vedi U. n.83 dell’11.10.2016, non è stata disputata in quanto l’arbitro designato ha valutato l’inidoneità del terreno di gioco. Infatti dal primo sopralluogo ha rilevato che non erano tracciate le linee perimetrali e le bandierine d’angolo. Inoltre, le reti delle porte non erano fissate in maniera regolamentare ed il manto erboso si presentava visibilmente trascurato con l’erba incolta e manto sconnesso.
    • La società ospitante SAN CESAREO, proponeva di disputare la gara sul campo “Pera B” in sintetico considerato dall’arbitro agibile
      • La richiesta non veniva accettata dalla società APRILIA adducendo quale motivazione che, essendo la gara programmata su di un campo in erba, non erano attrezzati per disputarla su di un campo
    • La società SAN CESAREO tentava alle ore 10.40, di ripristinare il terreno di gioco per metterlo a disposizione in condizioni
      • L’arbitro, dopo avere identificato i calciatori di entrambe le squadre, alle ore 11.25 effettuava un ulteriore sopralluogo e constatava che, dopo la dovuta misurazione, la tracciatura del campo non aveva i requisiti previsti dal
      • Decideva, dandone comunicazione ai capitani delle squadre, che non c’erano in quel momento le condizioni per dare inizio alla
    • Dopo un’ulteriore verifica, alle 11.55, non essendo migliorate le condizioni del terreno di gioco, l’arbitro decideva di non dare inizio alla gara.
  • Considerato quanto sopra dettagliatamente riportato, la mancata disputa della gara va addebita alla società SAN CESREO
  • In virtù all’art. 17 comma 1 del CGS e l’art. 60 delle NOIF

DELIBERA

  1. a) Di infliggere alla società SAN CESAREO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro500,00.

 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

 

Euro 100,00 CASSINO CALCIO 1924

Perchè propri sostenitori in campo avverso, all’inizio della gara accendevano alcuni fumogeni (RA CdC)

 

Euro 100,00 POMEZIA CALCIO S.D.P.

Perchè, persona riconducibile alla società, a fine gara indebitamente presente negli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive.

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI

 

SQUALIFICA FINO AL 4/11/2016

 

RADUICA DANIEL                   (RACING CLUB)

BALDUCCI GIANLUCA           (REAL MONTEROTONDO SCALO)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

 

A CARICO DI ALLENATORI

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

 

BOSCO PIETRO                     (LADISPOLI S.R.L.)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

 

POMMELLA GABRIELE JUNIOR (ARCE 1932) FLAMINI GIANLUCA (CEDIAL LIDO DEI PINI)
TESTA WILLIAM (CITTA MONTE S.G. CAMPANO) ZAFFINO DAVIDE (ITRI CALCIO)
LA ROSA GABRIELE (LADISPOLI S.R.L.) D ANDREA ALESSIO (POMEZIA CALCIO S.D.P.)
LEONE EMILIANO (POMEZIA CALCIO S.D.P.) FORTUNATI LUCA (VIS ARTENA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

 

FRASCA SIMONE (CEDIAL LIDO DEI PINI) MELLO CORBELLINI GIACOMO (POL.VIGOR ACQUAPENDENTE)
UGOLINI DANIELE (RACING CLUB) FIORENTINI JODY (VALLE DEL TEVERE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

 

TABASCIO ANDREA (AUDACE) VILLACARO ANTONIO (FORMIA 1905 CALCIO)
MARCIANO FRANCESCO ANTON (ITRI CALCIO) LUPO VINCENZO (LADISPOLI S.R.L.)
SEVERINI LUCA (MONTECELIO 1964) CANTAGALLO MASSIMILIANO (MOROLO CALCIO)
MEREU DAMIANO (PRO CALCIO TOR SAPIENZA) MINELLI SIMONE (PRO CALCIO TOR SAPIENZA)
VEZZOLI GUIDO (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO) DANIELI GIUSEPPE (VALLE DEL TEVERE)
TARTAGLIONE STEFANO (VALLE DEL TEVERE) LAGHIGNA ERIK (VIS ARTENA)

 

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