LA RUSTICA – ROCCA PRIORA CALCIO
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 80 del 31.10.2013;
– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società ROCCA PRIORA
CALCIO con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore FESTA
SIMONE in quanto squalificato come risulta dal C.U. n. 77 del 25.10.2013, invocandosi per l’effetto quanto
previsto dal CGS;
– il reclamo è fondato.
Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in
epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con. C.U. n. 77 del 25.10.2013
– Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore FESTA SIMONE (LA RUSTICA)
alla gara in oggetto
Visto l’art. 22 comma 2 del CGS
PQM
DELIBERA
– di accogliere il reclamo proposto dalla Società ROCCA PRIORA CALCIO
– di irrogare alla Società LA RUSTICA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3,
nonché l’ammenda di euro 150;
– di inibire il dirigente accompagnatore Sig. DIDDORO Federico (LA RUSTICA) fino al 6.12.2013;
– di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore FESTA Simone (LA RUSTICA);
La tassa reclamo va restituita.
– CRL 95/9 –
MONTESPACCATO S.R.L. – RONCIGLIONE UNITED
-sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 79 del 30/10/2013,
– esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società, Ronciglione Utd., a seguito di tempestivo
preannuncio,con il quale chiede di annullare la gara in oggetto e conseguentemente ordinarne la ripetizione.
La reclamante sostiene che l’arbitro non ammetteva a disputare la gara un loro calciatore – Cardenas
Calvopina Janho – che ne aveva titolo, non ritenendo valida la tessera provvisoria del calciatore suddetto.
Il reclamo è fondato.
In effetti , da approfondite indagini esperite da questo Organo Giudicante, il calciatore CARDENAS
CALVOPINA JANHO JOSE’ (28.03.1995) risulta tesserato con la Soc. Ronciglione Utd. dal 27 Settembre
2013 con lo status di dilettante extracomunitario con la matricola 4.605.035 ed è, inoltre, presente nel
tabulato calciatori dilettanti della suddetta Società.
L’arbitro non riteneva valida la tessera provvisoria,munita di foto, che sostituisce provvisoriamente la tessera
plastificata, rilasciata dal Comitato Regionale Lazio, scadente il 9/11/2013, che è un documento valido a tutti
gli effetti per la identificazione dei calciatori.
Quanto sopra premesso e considerando che la gara non ha avuto regolare svolgimento, avvalendosi del
dispositivo di cui all’art.17 comma 4 del C.G.S., preso atto dei provvedimenti disciplinari pubblicati sul
Comunicato Ufficiale n. .79 del 30/10/2013
DECIDE
– di accogliere il reclamo presentato dalla Soc. Ronciglione Utd., ordinando la ripetizione della gara in
oggetto;
– di comminare una ammenda di euro 150.00 alla Soc. Ronciglione Utd, perché propri sostenitori, per tutta
la gara, rivolgevano espressioni offensive e minacciose nei confronti della terna arbitrale.
Si dà mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza.